Recupero Crediti

L’attività di recupero credito mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia nel caso in cui il debitore si rifiuti di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà.
Nella maggior parte dei casi prima di intraprendere la via “giudiziaria”(causa in tribunale) si tenta di risolvere il problema per via “bonaria”, cioè cercando di ottenere un risarcimento anche parziale in breve tempo.
Il recupero crediti si divide in due modalità:

  • Stragiudiziale;
  • Giudiziale;

Stragiudiziale
Questa procedura di recupero credito permette di evitare l’aggravio dei costi e dei tempi delle vie legali (presupponendo la collaborazione del debitore).
La società di recupero credito, cercherà di concordare un piano di rientro del debito con il debitore tramite solleciti epistolari, telefonici e contatti diretti.
Nel caso in cui il recupero in via “bonaria” non porti ad alcun risultato, sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.
Se il debitore non collabora, si verifica la “messa in mora”.
Tramite un’ultima lettera raccomandata A/R il debitore viene intimato a pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale sarà possibile avviare l’azione giudiziaria.

Giudiziale
la fase giudiziale ha come obbiettivo principale ottenere un titolo esecutivo (atto o documento tramite il quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore), generalmente l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito.
In mancanza di beni pignorabili, di solito non risulta conveniente l’avvio di un azione giudiziaria, anche perchè, in caso di esito negativo, sarà onere del creditore sopportare le spese legali.
Le modalità tramite il quale il creditore può far valere i suoi diritti sono:

  • Ricorso per ingiunzione
    Se il creditore è in possesso di documenti che attestano il suo diritto, l’ordinamento prevede il procedimento sommario che consente di ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo.
    Per avviare tale procedimento è necessario che il credito sia: certo, liquido ed esigibile.
  • Percetto su titoli
    Nel caso in cui il creditore fosse già in possesso di titoli esecutivi (cambiali o assegni protestati) lo stesso potrà agire immediatamente per ottenere l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
    Negli altri casi, l’esecuzione forzata potrà essere eseguita solo in virtù di titoli esecutivi, costituiti mediante una sentenza o di altri prevedimenti.
    Con l’atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10gg.
  • Pignoramento dei beni
    Nel caso di pignoramento dei beni, l’ufficiale giudizirio inizia il processo esecutivo diretto a sottrarre al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, in modo da soddisfare integralmente il creditore.
  • Sequestro Conservativo
    Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta a garantire il credito ove vi sia il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso credito, pertanto ancor prima di iniziare l’azione legale per il recupero di quanto satà possibile vincolare giuridicamente i beni pignorabili del debitore.
  • Fallimento
    In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore e si trovi in stato di insolvenza è possibile attivare la procedura concorsuale di fallimento.
    Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente ed in modo paritario i diritti dei creditori, attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore.

Volantino Tutela Credito